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Uno stadio di calcio al tramonto con le tribune vuote e un tabellone pubblicitario LED acceso lungo il campo.

Regolamentazione · 3 min.

AGCOM, in consultazione le regole sui siti infotainment

Uno stadio di calcio al tramonto con le tribune vuote e un tabellone pubblicitario LED acceso lungo il campo. · Bonusjungle illustration

L’AGCOM ha avviato una consultazione pubblica di 30 giorni per rendere più stringente l’esclusione che consente ai marchi del gioco di gestire siti autonomi di informazione, sport e intrattenimento. Secondo la proposta, un sito .live o .news dovrà dimostrare di essere un’attività reale e autonoma. Il divieto di pubblicità resta invariato.

L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vuole che i siti di informazione e di sport collegati ai marchi del gioco dimostrino di essere attività vere. Il 22 ottobre l’AGCOM ha pubblicato la delibera 234/26/CONS, adottata dal Consiglio il 7 ottobre, che avvia una consultazione pubblica sulla modifica del § 7 (Esclusioni) delle linee guida del 2019 sul divieto di pubblicità del gioco con vincite in denaro (allegato A alla delibera 132/19/CONS). La proposta riguarda i siti che la stampa di settore chiama di infotainment: testate e marchi di informazione, sport o intrattenimento che condividono il nome con un concessionario.

Si tratta di una proposta, non di una nuova regola: il divieto di pubblicità previsto dall’articolo 9 del decreto-legge 87/2018 (Decreto Dignità) resta invariato. I soggetti interessati possono inviare le proprie osservazioni entro 30 giorni dalla pubblicazione del 22 ottobre.

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Perché interviene l’AGCOM

Il Decreto Dignità vieta la pubblicità, anche indiretta, del gioco e delle scommesse con vincite in denaro su qualsiasi mezzo di comunicazione. Dal 2019 le linee guida dell’AGCOM escludono dal divieto l’uso del marchio che identifichi, oltre al gioco, ulteriori attività aventi carattere autonomo, purché non vi siano ambiguità sull’oggetto della promozione. Già con la delibera 200/26/CONS, al paragrafo 42, l’Autorità aveva rilevato che segni distintivi riconducibili ai concessionari, accompagnati da estensioni come .live, .sport o .news, possono assumere in concreto una funzione promozionale o elusiva del divieto, e aveva annunciato la revisione delle linee guida.

Cosa prevede la proposta

Secondo il testo in consultazione (allegato A), l’attività ulteriore avrebbe carattere autonomo solo se ricorrono insieme queste condizioni:

  • è esercitata stabilmente, con organizzazione, risorse e processi produttivi propri, e non si riduce a una funzione di acquisizione di traffico verso l’offerta di gioco;
  • ha un marchio specifico, registrato per classi merceologiche non connesse al gioco con vincita in denaro;
  • se fornisce informazione o contenuti editoriali, è gestita da un soggetto iscritto al ROC (Registro degli operatori di comunicazione), ove ne ricorrano i presupposti, e ha un direttore responsabile individuato, una redazione identificabile, una periodicità effettiva e verificabile degli aggiornamenti e contenuti originali;
  • in nessuna sezione presenta link, reindirizzamenti, banner, codici promozionali, credenziali condivise, sistemi di conto unico o manifestazioni a premio che portino all’offerta di gioco dello stesso gruppo.

Chi dichiara che il proprio sito non è una testata giornalistica perché privo di periodicità non potrebbe invocare l’esclusione.

La proposta fissa anche limiti di rappresentazione. Non si potrebbero riprodurre lettering, colori, payoff o simbolo del marchio di gioco, e la parte distintiva dell’attività ulteriore non potrebbe essere meno evidente della parte in comune. Vietati quote, pronostici, jackpot, bonus e schedine, così come il numero di concessione, il marchio istituzionale dell’ADM (Agenzia delle dogane e dei monopoli) e le avvertenze sui rischi del gioco: per l’AGCOM la loro presenza è di per sé un indice che il messaggio riguarda il gioco.

Stadi e keyword a pagamento

L’AGCOM propone una valutazione rafforzata per sponsorizzazioni, cartellonistica e sistemi LED in contesti sportivi, data la loro contiguità con l’offerta di gioco. La stessa cautela varrebbe per il posizionamento a pagamento su parole chiave legate a giochi, scommesse o marchi degli operatori, e sulle pagine dei siti che offrono, confrontano o recensiscono servizi di gioco. Una clausola di chiusura esclude in ogni caso l’esenzione quando, nel complesso, la comunicazione realizza un aggancio pubblicitario all’offerta di gioco. L’Autorità potrebbe chiedere documenti su marchi, assetto organizzativo, flussi di traffico e rapporti economici con l’attività di gioco.

Come partecipare

Le osservazioni vanno inviate all’AGCOM tramite PEC. Chi vuole illustrarle in un’audizione davanti alla Direzione servizi media deve farne richiesta almeno dieci giorni prima della scadenza della consultazione. L’Autorità pubblicherà i contributi ricevuti in forma integrale e non anonima.

L’Italia non è l’unica a intervenire sulla pubblicità del gioco. In Bulgaria un disegno di legge vieterebbe la pubblicità del gioco e le licenze degli affiliati, nel Regno Unito una commissione della Camera dei Lord ha raccomandato un divieto pubblicitario completo e in Australia l’ACMA spiega che il futuro divieto di atleti e influencer negli spot sulle scommesse può riguardare anche gli influencer.